Statuto

Statuto dell’Associazione Culturale
Centro Reiki Napoli
Art. 1 Costituzione e sede
E’ costituita l’Associazione Culturale denominata “Centro ReiKi Napoli” con sede in Giugliano in Campania (NA), Via Madonna del Pantano n.79; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di Legge in materia.
Art. 2 Carattere dell’Associazione
L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.
I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto. L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti con scopi sociali ed umanitari.
Art. 3 Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata
Art. 4 Scopi dell’Associazione
L’Associazione ha per scopo l’insegnamento, la pratica, la divulgazione di Reiki, delle discipline bionaturali e loro applicazioni. L’Associazione si propone, inoltre, come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi della stessa. A titolo esemplificativo e non tassativo l’Associazione svolgerà le seguenti attività:

Attività Culturali:
tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, inchieste, seminari, istituzioni di biblioteche, proiezioni di film e documentari culturali o comunque di interesse per i soci;
Attività Ricreative:
teatro e intrattenimenti musicali sia tenuti dai soci che da compagnie e complessi esterni, intrattenimenti ricreativi in genere e pranzi sociali;
Attività Associative:
incontri, manifestazioni tra soci in occasione di festività, ricorrenze od altro;
Attività Formative:
corsi di preparazione e corsi di perfezionamento per l’apprendimento della disciplina Reiki, e delle discipline bionaturali in generale, costituzione di comitati o gruppi di studio e di ricerca nel campo della filosofia, della letteratura, dell’arte, della scienza, dell’educazione, della psicologia e della sociologia, delle scienze mediche e giuridiche.
Attività Editoriali:
pubblicazione di riviste, di bollettini e/o di libri, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e di studi, ricerche e approfondimenti.
L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività, anche non affine a quelle sopra elencate sia in Italia che all’Estero, purché le utilità detraibili vengano destinate al perseguimento degli scopi sociali. Per lo svolgimento delle suddette attività l’associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite. Potrà altresì compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 5 Requisiti dei Soci
Possono essere Soci dell’Associazione cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi che ne abbiano fatta domanda. Potranno inoltre essere Soci le associazioni ed i circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli del “CENTRO REIKI NAPOLI – Associazione Culturale”.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il regolare versamento della quota sociale, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. La qualità di associato è intrasmissibile a qualunque titolo, salvo mortis causa, nel qual caso gli eredi legittimi dovranno designare fra di loro il soggetto che subentri al defunto.
Art. 6 Ammissione dei Soci
L’ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati indirizzata al rappresentante legale il quale avrà diritto, qualora si renda necessario, di investire il Consiglio Direttivo per deliberare il rifiuto dell’iscrizione. Le iscrizioni decorrono dal momento dell’accettazione.
Art. 7 Doveri dei Soci
I Soci devono osservare il presente statuto nonché i regolamenti relativi all’attività sociale ed ogni provvedimento emesso dagli Organi Direttivi, pagare la quota sociale stabilita annualmente dall’assemblea dei soci.
Il Socio che non adempie agli obblighi di cui sopra o che con il suo comportamento possa recare nocumento al buon nome o agli interessi dell’Associazione, può essere radiato su delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 8 Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:

L’Assemblea
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
I Comitati Culturali (facoltativi)
Il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo)
Il Tesoriere Segretario Generale
Ogni organo dell’Associazione, o membro di ogni organo, può essere scelto indistintamente fra gli associati od i non associati. La nomina a membro di un organo non implica di per sé l’acquisizione della qualità di associato
Assemblea

Art. 9 Partecipazione all’Assemblea
L’Associazione nell’Assemblea ha il suo Organo Sovrano. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali. L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

per decisione del Consiglio Direttivo;
su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei Soci
su istanza del Presidente nei casi previsti dallo statuto.
Art. 10 Convocazione dell’Assemblea
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante affissione di avviso in apposita bacheca presso la sede sociale. L’avviso deve contenere la data, il luogo, l’ora in cui si terrà l’assemblea, nonché l’ordine del giorno della stessa.
Art. 11 Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i Soci. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ciascun socio non potrà ricevere più di due deleghe. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare si occupa di quanto indicato al successivo art. 13.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
Art. 12 Forma di votazione dell’Assemblea
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell’Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.
Art. 13 Compiti dell’Assemblea
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
In sede ordinaria:

discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo
eleggere il Presidente dell’Associazione, il Tesoriere Segretario Generale ed il terzo membro del Consiglio Direttivo, nonché, se previsti, i membri dei Comitati Culturali, e del Collegio dei Revisori dei Conti;
deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
In sede straordinaria:

deliberare sullo scioglimento dell’Associazione
deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e, se nominato, dal Comitato di Garanzia

Consiglio Direttivo

Art. 14 Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e, secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
predisporre e relazionare i bilanci consuntivi da sottoporre all’assemblea secondo le proposte della presidenza;
deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario su richiesta del Presidente;
deliberare gli importi delle quote associative;
deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private che interessano l’attività dell’Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art.15 Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da 3 membri individuati nel Presidente, nel Tesoriere Segretario Generale e nel terzo membro nominato dall’Assemblea. Le dimissioni dall’incarico di Presidente o di Tesoriere Segretario Generale implicano automaticamente la dimissione da membro del Consiglio Direttivo. Il terzo membro del Consiglio dovrà comunicare le proprie dimissioni al Presidente in forma scritta, il quale dovrà procedere senza indugio a convocare l’Assemblea. In ipotesi di revoca o decesso di un Consigliere si applicano le medesime procedure previste per le dimissioni. I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute.
Art.16 Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno due componenti.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, nel qual caso le funzioni di Segretario verranno svolte dal terzo membro.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari.
Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo dovranno essere sempre invitati, se nominati, i membri del Comitato di Garanzia i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.
Presidente

Art. 17 Compiti del Presidente
Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art. 18 Elezione del Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica sino a dimissioni o revoca; in caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, l’Assemblea stessa provvede alla sua sostituzione nominando un nuovo Presidente.

Comitati Culturali (facoltativi)

Art. 19 Compiti dei Comitati Culturali
I Comitati Culturali, se nominati, svolgono funzioni consultive affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le attività e le manifestazioni culturali dell’Associazione, con la possibilità di assumere direttamente la gestione di specifiche attività non direttamente inerenti agli obiettivi dell’Associazione, ma il cui svolgimento sia finalizzato al reperimento di risorse finanziarie da destinarsi ai fini istituzionali.
Art. 20. Elezione del Comitato Culturale
Ogni Comitato Culturale, se nominato, è composto da 3 a 7 Membri che possono essere eletti anche tra persone non socie per un numero non superiore alla metà e la sua nomina è di competenza dell’assemblea.
In caso di dimissioni, assenze, impedimenti di uno o più membri, in numero però inferiore alla metà, ogni Comitato Culturale può procedere alla nomina per cooptazione dei membri mancanti fino alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo.
Ogni Comitato Culturale nomina fra i suoi Membri un Presidente il quale in particolare manterrà i necessari contatti con il Presidente del Consiglio Direttivo.
Revisori dei Conti (facoltativo)

Art. 21. Compiti dei Revisori dei Conti
Ai Revisori dei Conti, se nominati, spetta, nelle forme e nei limiti d’uso il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione.
Essi devono redigere la loro relazione all’assemblea relativamente ai bilanci consuntivi predisposti dal consiglio direttivo.

Art. 22. Elezioni dei revisori dei conti
I revisori dei conti sono nominati dall’Assemblea in numero di tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in toto o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza.
Tesoriere Segretario Generale e Uffici di Segreteria

Art. 23. Segretario Generale dell’Associazione
Il Tesoriere Segretario Generale dell’Associazione è nominato dall’Assemblea e rimane in carica sino a dimissioni o revoca.
Il Tesoriere Segretario Generale dirige gli uffici della Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, si occupa della revisione degli elenchi dei soci e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza.
Il Tesoriere Segretario Generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l’attività dell’Associazione.
Per l’attività svolta in nome dell’Associazione al Tesoriere Segretario Generale è conferita la rappresentanza legale verso i terzi.
In caso di dimissioni, revoca, o decesso il Presidente dovrà senza indugio convocare l’Assemblea per la nomina del sostituto.
Art. 24. Uffici di Segreteria
Gli Uffici di Segreteria, diretti dal Tesoriere Segretario Generale, sono a disposizione dei Soci per tutti i compiti di Assistenza, Informazione e Tutela che rientrano nelle finalità dell’Associazione.

Finanze e Patrimonio

Art. 25. Entrate dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione sono costituite:

dalle quote associative da versarsi la prima volta all’atto dell’ammissione all’Associazione e poi annualmente;
da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;dalle quote di socio sostenitore
da versamenti volontari degli associati
da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere
da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi e/o di associati
Art. 26. Durata del periodo di contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.
Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso.
Art. 27. Patrimonio della Associazione
Il Patrimonio della Associazione è costituito:

dai beni immobili e mobili di proprietà comune della Associazione;
dai beni immobili e mobili provenienti da donazioni o lasciti a favore della Associazione;
dagli incrementi o dai decrementi derivanti dagli avanzi o dai disavanzi di gestione.
Il Patrimonio della Associazione non può essere destinato ad altro uso se non a quello per il quale è stato costituito
Art. 28. Diritti dei Soci al patrimonio sociale
Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato nelle casse della Associazione sia a titolo di versamenti volontari, elargizioni, donazioni e lasciti, sia di contributi associativi.
Norme finali e generali

Art. 29. Esercizi sociali
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L’Amministrazione e la tenuta della contabilità dell’Associazione è affidata al Tesoriere Segretario Generale secondo le direttive del Presidente
Art. 30. Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità identiche o analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 31. Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 32. Rinvio
Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle Leggi Speciali.

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